Fatture Fornitori 2017 rischio detrazione iva

FATTURE FORNITORI:
il rischio della detrazione IVA di fine anno
28/12/2017

Le nuove regole sulla detrazione IVA, introdotte dal Dl 50/2017, avranno sul piano operativo e, se non ben gestite, sul piano finanziario un effetto di notevole importanza sulle operazioni di fine anno. In particolare, il problema sorgerà (i) per tutte le fatture relative alle operazioni di dicembre, (ii) per le operazioni per le quali la fatturazione avviene nel 2018 con riferimento al 2017 (si pensi alle fatture differite ovvero alle fatture intracomunitarie) e più in generale (iii) per tutte quelle fatture passive del 2017 che il cessionario/ committente riceve nel corso del 2018.
Le nuove regole, infatti, hanno determinato una drastica riduzione dei termini per esercitare il diritto a detrazione. Siamo passati da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi (ovvero come vedremo a 16 giorni). 
Per tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2017 la detrazione IVA che è direttamente collegata al momento di esigibilità dell’imposta, deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017 (30 aprile 2018) con riferimento a tutte le fatture la cui esigibilità si è verificata nello stesso periodo d’imposta. 
Si ricorda, però che solo in via transitoria il termine lungo opera ancora per il 2015 e il 2016 per i quali il diritto a detrazione deve essere esercitato al più tardi, rispettivamente, entro il 30 aprile 2018 ovvero entro il 30 aprile 2019. 
Scendendo sul piano operativo (che va sicuramente adeguato per tempo) in riferimento alle fatture che pervengono nell’anno 2018 con riferimento al 2017. Potremmo trovarci in relazione ad operazioni il cui momento di effettuazione per le cessioni di beni o prestazioni di servizi si è realizzato a dicembre del 2017 (o per ragioni fisiologiche collegate all’imposta ovvero ad abitudini consolidate ovvero ad una organizzazione non adeguata) in tre situazioni diverse: 
• La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente prima del 16 gennaio;
• La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 16 gennaio;
• La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 30 di aprile 2018;
Per l’effettivo esercizio della detrazione la norma non ha introdotto nuove regole e, quindi, siamo costretti ad applicare i vecchi principi con tempi ridotti. 
Nel primo caso, il cessionario/committente ricevuta la fattura dovrebbe poter registrare l’operazione nel registro acquisti di dicembre e potrà esercitare la detrazione nella liquidazione del 16 gennaio relativa a dicembre 2017. 
Nel secondo caso, ritenendo possibile esercitare il diritto in dichiarazione, liquiderà l’imposta in dichiarazione e utilizzerà l’eventuale credito nella liquidazione di maggio. 
Questa soluzione, come si comprende, oltre a non essere del tutto gestibile sul piano contabile (perché impone una registrazione nel 2018 con riferimento al 2017) porterebbe quale effetto che il cliente perderebbe, in termini finanziari, per ben 3 mesi l’esercizio di un diritto considerato fondamentale nella logica dell’imposta dalle regole europee. 
Ovviamente sul piano operativo per la gestione delle predette fatture potrebbe non sembrare necessario la creazione di un apposito sezionale perché potrei effettuare un’estrazione contabile di tutte le fatture datate 2017 per poi riportarle nella dichiarazione IVA del 2018. Attenzione, però, che, in questo modo, oltre a determinare una non progressiva gestione dei registri IVA, facendo riferimento al momento di esigibilità della singola transazione mi potrei trovare (come vedremo per gli acquisti intracomunitari di beni) in presenza di fatture datate 2018 ma con esigibilità già dal 2017. È ovvio che questa situazione impone di immaginare un registro sezionale di tutte le fatture relative al 2017. 
Infine per le fatture che ricevo ovvero che devo contabilizzare dopo il 30 aprile 2018 (vuoi perché siamo in presenza di fatture che si sono perse all’interno dell’impresa del cliente ovvero di fatture contestate e quindi non ancora contabilizzate), il contribuente per garantire effettivo il diritto a detrazione dovrebbe poter utilizzare pur sempre la dichiarazione integrativa a favore secondo le regole riformate nel 2016.                                                                                                                                                                                                                                                  Benedetto Santacroce

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