Ecobonus: obblighi per il professionista

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, anche la disciplina dellEcobonus subisce modifiche sostanziali. Inserendo obblighi importanti, come l’Obbligo di Polizza Assicurativa (articolo 119, comma 14, dl 34/2020), per il professionista che rilascia l’asseverazione e il visto di conformità sui lavori che danno diritto al Superbonus 110%.

Obblighi che secondo i Consulenti del Lavoro dovrebbero essere necessariamente chiariti dall’Agenzia delle Entrate, come sulla validità delle polizze ordinariamente previste per il visto di conformità.

Questione che viene affrontata dall’Ufficio Studi Consulenti del Lavoro in uno dei punti della Circolare n. 21/2020, dedicata al ruolo dei professionisti nell’applicazione dell’Ecobonus 110%, in relazione alle due tipologie di documentazione previste, ovvero l’asseverazione tecnica e il visto di conformità:

  • L’Asseverazione è necessaria per ottenere l’agevolazione, rilasciata al termine dei lavori, o ad ogni stato di avanzamento dei lavori da un tecnico abilitato attestando la congruità del progetto ai requisiti tecnici, requisiti fondati sul decreto asseverazione e decreto requisiti Ecobonus.
  • Il Visto di conformità, è doveroso nel caso in cui il contribuente scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito.

I soggetti abilitati a rilasciarlo sono:

  • commercialisti;
  • consulenti del lavoro;
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese.

I consulenti del lavoro sottolineano che i soggetti che appongono il visto di conformità «hanno già l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile che garantisce i propri clienti dai danni eventualmente provocati dall’attività prestata e assicura all’Erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista per il rilascio di visti infedeli».

Per questo i Consulenti del Lavoro ritengono necessari dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, non la stipulazione di ulteriori polizze assicurative.

Circolare che contiene, anche, una check list per l’apposizione del visto e la documentazione da conservare.

In sintesi, è opportuno:

  • avere la sopracitata assicurazione a copertura del rischio;
  • acquisire dal contribuente specifico incarico professionale;
  • effettuare gli adempimenti antiriciclaggio;
  • verificare il rilascio di asseverazioni e attestazioni;
  • verificare che gli stessi professionisti incaricati al rilascio delle asseverazioni e attestazioni abbiano stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile;
  • conservare copia della documentazione.

Ci si può rivolgere ai Consulenti del Lavoro, ed altri professionisti della dichiarazione, per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione sull’esercizio delle opzioni, trasmissione che avviene telematicamente dal 15 ottobre 2020 e inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

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