La Privacy

privacy nello studio medico

Risultati immaginiLA DOCUMENTAZIONE CLINICA E’ ALLA BASE DELLA SICUREZZA DELLE CURE
La gestione della privacy sta radicalmente cambianto negli studi professonali e molti medici sono preoccupati della minaccia di controlli e sanzioni da parte del Garante della Privacy.
I medici si trovano in un vortice che nel prossimo futuro modificherà, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista organizzativo il modo di lavorare.
Porre attenzione alla documentazione clinica vuol dire, da una parte salvaguardare il paziente limitando gli errori che possono derivare da un’errata o superficiale gestione della documentazione stessa, dall’altra preservarlo dai rischi di un discriminato utilizzo e conoscenza delle informazioni che lo riguardano. Il concetto di “consenso e informativa”, travalica quello di “privacy” per tramutarsi in un “punto strategico del percorso di cura”.
 La sicurezza necessita di informazioni.
 L’informazione necessita di consenso.
 Il consenso o il suo rifiuto determina un’assunzione di responsabilità, anche del paziente, circa la possibilità che il medico sottovaluti indicazioni cliniche. Compreso questo, la corretta informazione al paziente diventa un atto di rispetto che il medico di medicina generale, già quotidianamente, gli rivolge. Con questo breve e pratico lavoro si cercherà di fare il punto degli obblighi dei medici in un contesto in continua evoluzione.

 IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
Nel solco del cambiamento dell’intera società è cambiato nel mese di maggio il codice deontologico. La privacy ed il consenso sono il fulcro del nuovo documento che va compreso e conosciuto. Art.10 Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale. Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge. Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale. Art.11 - Riservatezza dei dati personali Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale. 3 3 L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studio clinici. Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi. Art.12 Trattamento dei dati sensibili Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento


  

 

 

 http://www.fimp.veneto.it/sites/default/files/LA%20PRIVACY%20NELLO%20STUDIO%20DEL%20MMG%20e%20del%20PLS%20.pdf 

 

 IL MEDICO E’ OBBLIGATO A RACCOGLIERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI?
Si, anche se il medico di famiglia può farlo in modo semplificato annotandolo sulla scheda sanitaria.
E’ comunque obbligato a fornire attraverso pieghevoli, manifesti in sala d’attesa e/o sul sito internet
dello studio, una chiara informativa.
E’ importante ricordare, che ogni volta ci si discosti dall’articolo il consenso va acquisito a parte.
Per questo, si consiglia ai medici di famiglia di far firmare, all’atto dell’apertura della scheda sanitaria,
un consenso scritto e/o inviare l’informativa che si proporrà attraverso posta elettronica, consegna
di una copia, esposta in sala d’attesa e/o sul sito internet dello studio.
La regola è contenuta nell’art. 78 del decreto legislativo 196/2003 per il trattamento dei dati
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) che specifica:
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara ed in modo comprensibile.
2. L'informativa puo' essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per
attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della
salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in
quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa puo' riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed e' fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento
di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato
da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
    a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
    b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
    c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata;
    d) fornisce farmaci prescritti;
    e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
     a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali,
         in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto,
         e' manifestato liberamente;
     b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
     c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Il Garante, in un provvedimento del 2006 precisò:
     a) le informazioni relative al loro stato di salute possono essere rese note ai relativi familiari
         o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico.
         Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente alla
         prestazione nei soli casi, individuati selettivamente dal medico, di impossibilità fisica o di
         incapacità dell'interessato;
     b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta raccolgono, di regola, i dati personali
         presso l'interessato e possono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami
         clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizione dello stesso medico di medicina generale
         o del pediatra) solo quando l'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o al professionista
         presso cui si è rivolto il suo consenso.

Resta ferma la necessità che, a norma di legge, il medico di medicina generale e il pediatra integrino i
suddetti elementi essenziali in relazione ad eventuali  trattamenti di dati personali che presentano rischi
specifici, in particolare nel caso in cui il medico  di medicina generale o il pediatra intendano effettuare:
     a) attività di sperimentazione clinica controllata di medicinali (art. 78, comma 5, lett. a), del Codice);
     b) attività di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5, lett. b), del Codice);
     c) attività di fornitura all'interessato di beni o servizi attraverso una rete di comunicazione elettronica
         (art. 78, comma 5, lett. c), del Codice); d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca scientifica,
         medica, biomedica ed epidemiologica (artt. 78, comma 5, lett. a) e 110 del Codice).

IL MEDICO DEVE REDIGERE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA?
No. L’obbligo è stato eliminato.

IL PERSONALE DI STUDIO DEVE RISPETTARE QUALCHE REGOLA?
Si, attraverso la lettera d’incarico e la formazione specifica il medico dovrà istruire i dipendenti di studio
sull’obbligo di mantenere l’assoluta riservatezza. Il personale di studio potrà accedere ai dati esclusivamente
per quanto utile e necessario per assolvere al proprio ruolo. In tal senso, i programmi di gestione delle
schede sanitarie dovrebbero prevedere la possibilità di limitare la visibilità ad alcune informazioni
(es. elenco farmaci e terapie) e non a tutta la storia clinica e personale.
La lettera d’incarico deve essere scritta e controfirmata.

E’ NECESSARIO UN ESPLICITO CONSENSO SCRITTO DEL PAZIENTE PER PERMETTERE AL
COLLEGA DI STUDIO
E/O AL SOSTITUTO DI ACCEDERE ALLA CARTELLA CLINICA DEL MEDICO?
NO, ma è sempre opportuno che il paziente sappia che il medico sta accedendo alla sua scheda clinica
informandolo a voce. Il medico sostituto deve essere stato istruito sulla necessità di mantenere il segreto
su ogni tipo di trattamento.  Si proporrà oltre la relativa lettera di nomina quale “responsabile del trattamento
durante la sostituzione”.

L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Si ricorda che il paziente ha sempre diritto di rifiutare la compilazione elettronica della sua scheda.

IL MEDICO PUO’ UTILIZZARE I DATI DEL PAZIENTE PER RICERCHE SCIENTIFICHE E/O PER FARNE
STATISTICHE ANONIME?
Qualunque finalità diversa dalla diagnosi e cura deve essere autorizzata dal paziente in modo scritto.
Il medico che ha ricevuto dal paziente un consenso all’uso scientifico di fotografie anatomiche o dei
suoi dati non può farne altro uso. Fuori da quello stretto ambito non è ammessa la pubblicazione o
diffusione, anche se la parte anatomica non permette di riconoscere la persona.
Naturalmente è vietato anche pubblicare parti anatomiche su social network per provocare un dibattito
con i colleghi sulle terapie da adottarsi al caso specifico .

E’ POSSIBILE COMUNICARE INFORMAZIONI A PERSONE DELLA FAMIGLIA DELL’ASSISTITO O
AD ALTRO MEDICO CHE HA IN CURA IL PAZIENTE?
No, il medico deve essere autorizzato dal paziente per questo il medico deve raccogliere un esplicito
consenso scritto. Il Garante, ha spesso richiamato e sanzionato i medici per avere condiviso informazioni
tra vari servizi di assistenza senza il consenso dell’interessato. In particolare un medico è stato sanzionato
per avere comunicato al medico di famiglia la presenza di Hiv di un paziente assistito da quest’ultimo.
La riservatezza delle informazioni si estende anche ai minori che abbiano compiuto 14 anni per interventi
prescrittivi riguardanti la pratica sessuale lecita.

COME DEVE ESSERE DATA L’INFORMATIVA?
Il Garante ha indicato ai medici un’ informativa minima da esporre in sala d’attesa e/o consegnata al paziente,
se il trattamento è limitato a quando sotto descritto questo può considerarsi sufficiente.
Ma se il medico si discosta da quanto indicato, dovrà richiedere esplicito consenso all’interessato.
E’ opportuno riprodurla integralmente in modo da poterla immediatamente esporre anche se la stessa,
essendo ormai datata, si appalesa insufficiente ad adattarsi alla mutata realtà informatica, organizzativa e sociale.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE FARSI FIRMARE UN CONSENSO PIU’ AMPIO?
Nella pratica clinica il medico non lavora da solo ed il paziente non vive solo. Come si è detto, i dati e le
informazioni possono essere trasmesse ai parenti del paziente “solo su suo consenso”, ciò determina
l’impossibilità assoluta di derogare a tale limite. E’ opportuno quindi, farsi specificare per iscritto,
le deroghe all’obbligo di segretezza. La necessità di confrontarsi e scambiare opinioni cliniche e/o
interagire con la famiglia del paziente interessato è all’ordine del giorno. Inoltre, la tecnica rende
possibili attività cliniche impensabili fino a qualche anno fa: telemedicina, teleconsulti, consegna
on-line di documentazione clinica, necessità di scambi di opinioni tra colleghi e clinici.

L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
L’associazionismo medico si è allargato e lo sarà sempre di piu’ in futuro, per questo fornire al
paziente un’informativa piu’ ampia autorizza il medico a svolgere il proprio lavoro con piu’
tranquillità e serenità senza doversi sempre preoccupare di “sforare” il consenso ricevuto.

IN UNA MEDICINA ASSOCIATA O AGGREGATA, COME DOVREBBE ESSERE L’INFORMATIVA ?
Le situazioni organizzative possono essere diverse e richiedere idonea specificazione, ma in via generale
è possibile fornire qualche spunto per costruire un documento piu’ esaustivo.

E’ POSSIBILE CONSEGNARE LE RICETTE MEDICHE IN SALA D’ATTESA IN UN CESTINO
COMODAMENTE ACCESSIBILE?

No, per nessuna ragione puo’ essere lasciata la documentazione in sala d’attesa neppure con
l’autorizzazione scritta del paziente.

FORMAZIONE COME REGOLA
Non esiste consapevolezza senza formazione. Il medico dovrà responsabilizzare il personale
ed altri collaboratori come i medici sostituti. La lettera d’incarico e/o la nomina quale responsabile
del trattamento , oltre ad essere obbligatoria è anche un sistema per obbligare i terzi alla massima responsabilità.

L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE I FORMAT

L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN PRATICA!

DOCUMENTO PROGRAMMATICO NO INFORMATIVA IN SALA ATTESA SI DOCUMENTI, PIANI TERAPEUTICI,
DATI SENSIBILI IN ARMADI CHIUSI A CHIAVE
SI LETTERE INCARICO A TUTTO IL PERSONALE SI RACCOLTA 
CONSENSO DA TUTTI I PAZIENTI PUO’ ESSERE
ANNOTATO IN CARTELLA

MA SOLO SE SI UTILIZZANO I DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA.
SI – PER OGNI ALTRO USO COME COMUNICAZIONI A PARENTI O
TERZE PERSONE, ALTRI MEDICI,
UTILIZZI DI RICERCA, PIANO AZIENDALI DI INCENTIVAZIONE ECC.

PATTO RISERVATEZZA CON LETTERA RESPONSABILITA’ TRATTAMENTO TRA COLLEGHI STESSO GRUPPO
SI AVVISARE IL PAZIENTE CHE SI STA ACCEDENDO AL FASCICOLO DEL COLLEGA DURANTE LA SOSTITUZIONE SI DIRITTO DEL PAZIENTE A RIFIUTARE L’INSERIMENTO DEI SUOI DATI NEL FASCICOLO ELETTRONICO SI RICETTE IN SALA D’ATTESA NO – NEPPURE IN BUSTA CHIUSA OBBLIGO DI BACK UP DEI DATI SI CAMBIO PASSWORD OGNI TRE MESI SI USO STESSA PASSWORD DA PIU’ PERSONE NO RICHIESTA DI COMPILAZIONE DI SCHEDE RACCOLTA DATI SENSIBILI PER ASSOCIAZIONI NO CONSEGNA SCHEDA DECEDUTO AGLI EREDI SI – CON RICHIESTA SCRITTA ( MOGLIE, FIGLI , EREDI LEGITTIMI) CONSEGNA INFORMAZIONI A POLIZIA NO – SALVO ORDINE ESPRESSO DEL GIUDICE COMUNICAZIONE DATI SESSUALI A GENITORI DI MINORI NO – SE IL MINORE HA COMPIUTO 14 ANNI HA DIRITTO ALLA CONTRACCEZIONE ED ANALISI DI IGIENE SESSUALE DIRITTO DEL PAZIENTE AD OSCURARE SI 10 10 L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE L’OSCURAMENTO DEI DATI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI A PARENTI AMICI NO – SALVO CONSENSO ESPRESSO E SCRITTO DEL PAZIENTE CONSEGNA DI RICETTE A TERZI NO - SALVO CONSENSO E DELEGA DEL PAZIENTE – CONSEGNARE SEMPRE IN BUSTA CHIUSA E’ POSSIBILE USARE I DATI PER RAGIONI DIVERSE DALLA DIAGNOSI E CURA SENZA CONSENSO SCRITTO? NO E’ POSSIBILE UTILIZZARE SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE DI DATI ATTRAVERSO CLOUD? SI E’ OBBLIGATORIO UN CONTRATTO CON IL GESTORE DEL CLOUD? SI IL GESTORE DEL CLOUD PUO’ FARE ELABORAZIONI AUTONOME PER RAGIONI NON CONCORDATE CON IL MEDICO? NO IL MEDICO DI BASE PUO’ COMUNICARE DATI AD UN COLLEGA? NO, SALVO VI SIA CONSENSO ESPRESSO E SCRITTO DEL PAZIENTE IL MEDICO PUO’ PUBBLICARE UNA FOTO ANONIMA DEL PAZIENTE SU FACEBOOK PER SOLLECITARE L’OPINIONE DIAGNOSTICA DEI COLLEGHI NO IL MEDICO PUO’ USARE DATI SENSIBILI ANONIMI PER RICERCHE SCIENTIFICHE ED EPIDEMIOLOGICHE NO , SENZA CONSENSO SCRITTO DEL PAZIENTE 11 11 L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE LETTERA INCARICO/RESPONSABILE Il sottoscritto dott………….. in qualità di Titolare/Responsabile del trattamento dei dati ( ES. MEDICO SOSTITUTO) INCARICA ………………………………………………………………….. (inserire dati anagrafici: nato il …… a ……) al trattamento dei dati sensibili, sanitari ed amministrativi nonché nell'ambito delle funzioni di ………………….. A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato: - Il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto; - i dati personali e sensibili devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l'attività svolta e per la gestione della corretta manutenzione delle cartelle cliniche e dati conseguenti; - è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento, non è ammessa cancellazione non autorizzata; - è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati; - devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare/Responsabile ed i dati non devono essere mai lasciati incustoditi . Per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare: a) divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare/Responsabile; b) Le informazioni cliniche già registrate non possono in alcun modo essere modificate. c) Il personale infermieristico deve annotare gli interventi assistenziali effettuati sul paziente. d) L’accesso ai dati per funzioni amministrative devono essere limitate a quanto effettivamente necessario per la gestione dell’agenda e per la corretta gestione delle attività finanziarie ed amministrative. Non può in alcun modo modificare i dati inseriti nella scheda clinica. e) La documentazione clinica e le ricette non possono essere lasciate abbandonate in sala d’attesa ma consegnate, in busta chiusa, direttamente al paziente oppure ad un suo delegato . f) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro g) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati; h) le proprie credenziali di autenticazione sono strettamente personali e devono rimanere riservate. associazione e univocamente associate all’incaricato al quale sono state fornite. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro. Qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede anche alla formazione degli incaricati. Per ogni altra misura qui non prevista si fa riferimento al documento programmatico sulla sicurezza adottato dall’Associazione. TRATTAMENTO CONSENTITO a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli cartacei e nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati; b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle sue mansioni e nei limiti dell’indispensabilità. c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge. 12 12 L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE IPOTESI DI FORMAT INFORMATIVA PER ATTIVITA’ ASSOCIATE – DA MODIFICARE ED INTEGRARE Il medico di famiglia da Lei scelto come medico di fiducia, fa parte di una associazione medica e/o collabora usualmente con altri medici per garantire un servizio più puntuale ed efficace. Il suo medico può avvalersi dell’opera di proprio personale (collaboratori di studio e infermieri) e si rapporta professionalmente con specialisti, infermieri, ed altri operatori della salute. Questo permetterà di poterLa curare meglio, con meno attese e con la possibilità, per il suo medico, di accedere in minor tempo a consulti specialistici. I medici della continuità assistenziale (conosciuti anche con il termine “Guardia Medica”) potranno attraverso il sistema informatico dell’aggregazione conoscere i suoi dati sanitari in modo da poterLa assistere in modo più accurato nel caso di sua richiesta di prestazione All’interno di questi servizi i medici ed il personale, secondo le relative competenze ed ambito di attività, avranno accesso ai suoi dati per le finalità di cura che Lei richiederà alla struttura o al medico addetto all’atto dell’accesso. AMBITI DI TRATTAMENTO I suoi dati personali saranno trattati, in conformità alle indicazioni dell’Autorità Garante anche per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica, di medicina scolastica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e referti e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa, epidemiologica finalizzata al parametro dei costi e dei risultati di salute riferiti ai singoli piani di terapeutici o aree terapeutiche omogenee. SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO O CONSULTAZIONE DEI SUOI DATI Solo il personale dello studio e gli incaricati che il suo medico individuerà come per esempio: i medici specialisti che seguiranno il suo percorso di cure, i medici della continuità assistenziale, i medici sostituti, i collaboratori, i consulenti e gli infermieri di studio e/o i sanitari che in accordo con Lei con il suo medico seguiranno il percorso assistenziale, potranno avere accesso ai suoi dati sanitari per le finalità di cui sopra e limitatamente a quanto necessario per svolgere le mansioni delegate. I Suoi dati potranno essere scambiati all’interno del Servizio Sanitario, per le finalità di cura necessarie alla Sua salute o per ragioni previste dalla legge nonché, in modo aggregato, per le attività di verifica e programmazione dei percorsi assistenziali o per altre ragioni previste dalla legge. Lei ha diritto, in tutto o in parte, a rifiutare o limitare l’ uso e l’accesso ai suoi dati. Dobbiamo informarla che l’assenza di dati dalla sua scheda potrebbe comportare rischi di errato inquadramento diagnostico . Il suo medico ( titolare del trattamento), custodirà i suoi dati in archivi cartacei ed informatici ed aggiornerà quelli imposti dalla legge per conto del servizio sanitario nazionale al fine di erogarle le prestazioni richieste. Lo stesso potrà utilizzare in forma aggregata le informazioni al fine di trarne performance di salute all’interno di protocolli stabiliti con il servizio sanitario nazionale o, al fine di ricerca scientifica rispetto alle quali lei sarà sempre coinvolto ed informato. 13 13 L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE Al fine di custodire i suoi dati detenuti in formato elettronico potrà servirsi di società specializzate in conservazione dei dati che saranno anch’esse tenute al segreto professionale assoluto. La struttura ha adottato le misure di sicurezza tecniche e regolamentari imposte dalla legge per la protezione dei dati personali. La struttura associativa a cui il suo medico aderisce, ha adottato un preciso protocollo di riservatezza che coinvolge tutti coloro che, a qualunque titolo sanitario o tecnico, hanno accesso, visione o sono obbligati alla conservazione dei suoi dati. Tutti sono tenuti al segreto professionale, istruiti all’obbligo preciso di riservatezza e tenuti al rispetto delle regole imposte dall’autorità Garante per la sicurezza al fine di tutela dei dati. ULTERIORI TRATTAMENTI Il suo medico per garantirle una migliore qualità delle cure, potrebbe avvalersi di servizi innovativi come la telemedicina e/o altri servizi di teleconsulto e telerefertazione. Sarà il suo medico a proporli se utili o necessari al suo case e, in questo caso se lei acconsentirà al loro uso dovrà sottoscrivere preciso consenso informato. Il medico a cui si affida, può svolgere in collegamento con il sistema sanitario e/o in collegamento con società scientifiche accreditate, attività di studio, valutative e ricerca al fine di strutturare linee guida, percorsi assistenziali ed organizzativi delle cure, ricerche in campo diagnostico, epidemiologico, organizzativo ed economico. Per queste ragioni avrà la possibilità di accedere ai suoi dati, in modo anonimo ed aggregato, al fine di svolgere questa attività specifica e fondamentale ai fini dello sviluppo di nuovi percorsi assistenziali e di nuovi percorsi di cura. Per quest’ultima tipologia di trattamento, Lei potrà rifiutare l’uso dei suoi dati per queste finalità senza che ciò comprometta il suo diritto alle cure. DIRITTI SPECIFICI La presente informativa, che il medico le spiegherà, su sua richiesta se dovesse risultarle non sufficientemente chiara, costituisce atto di implicito consenso al trattamento nonché alla conservazione dei suoi dati nei termini sopra descritti. Nel caso in cui lei ritenesse, com’è suo diritto, di segretare parte dei suoi dati, dovrà darne esplicita comunicazione al suo medico che sarà l’unico ad avere accesso alle informazioni. In quest’ultimo caso, ciò potrebbe determinare il rischio di un non corretto inquadramento diagnostico da parte degli altri sanitari dell’associazione o rete che dovessero visitarla e potrebbe non essere possibile fornirle parte dei servizi sopra indicati. I dati infatti, sono le informazioni personali e sanitarie che la riguardano. Informazioni non precise potrebbero comportare rischi diagnostici. Lei avrà diritto ad avere, in qualunque momento, copia di tutti o di una parte dei dati sanitari che la riguardano. Ancora più importante se il medico lavora in un’aggregazione funzionale, cooperativa, unità di cura primaria dove i soggetti che interagiscono con il malato possono essere molti e spesso diversi. IPOTESI DI CONSENSO DEL PAZIENTE Informato sui miei diritti e letta l’informativa che trovero’ sempre esposta in sala d’attesa, autorizzo il dr. ……..ed i suoi sostituti anche all’interno dell’aggregazione funzionale alla quale appartiene al trattamento dei miei dati in formato elettroncio e cartaceo. COGNOME E NOME NATO A RESIDENTE 14 14 L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NOME DELLE PERSONE AUTORIZZATE A RITIRARE DOCUMENTI SANITARI O INFORMAZIONI URGENTI ( RICETTE, REFERTI ECC.) AUTORIZZO IL MEDICO A RIFERIRE LA MIA CONDIZIONE CLINICA A PROFESSIONISTI COME MEDICI SPECIALISTI O OSPEDALIERI PER RAGIONI DELLA MIA CURA COME DA INFORMATIVA CHE HO LETTO E CHE TROVERO’ ESPOSTA IN SALA D’ATTESA O RICHIEDERE AL MEDICO STESSO Data, firma dell’interessato o di chi ne fa le veci Il Garante ha piu’ volte sanzionato i medici di medicina generale che abbandonavano le ricette dei pazienti in ambulatorio e nelle sale d’attesa o le consegnavano a persone non autorizzate. INFORMATIVA COME PROPOSTA DAL GARANTE 19 LUGLIO 2006 Informativa: indicazioni per medici di base e pediatri - (G.U. n. 183 del 8 agosto 2006) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), secondo cui l'informativa che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali deve includere almeno gli elementi indicati dal Garante; Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono informare l'interessato in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei suoi dati personali effettuato per lo svolgimento delle attività amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute o dell'incolumità fisica (artt. 78 e 13 del Codice). Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementi essenziali che devono essere contenuti in tale informativa, i quali possono essere integrati nel caso in cui il medico effettui altri particolari trattamenti di dati personali degli assistiti (art. 78, comma 3, del Codice). 15 15 L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE A tal fine l'Autorità ha consultato le realtà rappresentative delle predette categorie che sono state individuate, sulla base dell'esame dei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270) e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (d.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 ), nella Federazione italiana medici medicina generale (F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.), nella Federazione italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella Federazione nazionale area medica-Confederazione italiana pediatri (F.N.A.M.- C.I.Pe.). L'Autorità ha inoltre consultato la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti di promozione, valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medici generali attribuiti a tale organismo. Sulla base delle osservazioni formulate da tali realtà rappresentative e, in particolare, delle riflessioni emerse sugli elementi contenuti in un primo schema di informativa predisposto dall'Autorità, è stato elaborato il modello di informativa riportato in allegato alla presente deliberazione, che potrà essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. CONSIDERATO CHE Il Garante ritiene necessario indicare nell'allegato modello di informativa alcuni elementi essenziali che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire agli assistiti, ai quali dovrà essere precisato, in particolare, che: a) le informazioni relative al loro stato di salute possono essere rese note ai relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati selettivamente dal medico, di impossibilità fisica o di incapacità dell'interessato; b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta raccolgono, di regola, i dati personali presso l'interessato e possono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del pediatra) solo quando l'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o al professionista presso cui si è rivolto il suo consenso. Resta ferma la necessità che, a norma di legge, il medico di medicina generale e il pediatra integrino i suddetti elementi essenziali in relazione ad eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici, in particolare nel caso in cui il medico di medicina generale o il pediatra intendano effettuare: a) attività di sperimentazione clinica controllata di medicinali (art. 78, comma 5, lett. a), del Codice); b) attività di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5, lett. b), del Codice); c) attività di fornitura all'interessato di beni o servizi attraverso una rete di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5, lett. c), del Codice); d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca scientifica, medica, biomedica ed epidemiologica (artt. 78, comma 5, lett. a) e 110 del Codice). L'allegato modello di informativa riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, svolto da un professionista o da altro soggetto, individuabile in base alla prestazione richiesta. Tale trattamento può essere in tal senso effettuato da chi sostituisca temporaneamente il medico, o fornisca una prestazione specialistica su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita’ professionale prestata in forma associata o, ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali dell'interessato al medico in conformità alla disciplina applicabile (art. 78, comma 4, del Codice). Considerato altres’ Gli elementi indicati nell'allegato modello di informativa possono essere forniti all'interessato nei modi di legge una tantum, attraverso idonee modalità che ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete. I contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente all'assistito, a voce o per iscritto, 16 16 L’ IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE oppure affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalità (in aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice). L'informativa può essere fornita anche successivamente alla prestazione, senza ritardo, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112), di impossibilità fisica, di incapacità di agire o di incapacità di intendere o di volere dell'interessato, di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato o nel caso in cui la prestazionne medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia (art. 82 del Codice). TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE ai sensi degli artt. 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, indica nel modello riportato in allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali. ALLEGATO! INFORMAZIONE GENTILI SIGNORI, DESIDERO INFORMARVI CHE I VOSTRI DATI SONO UTILIZZATI SOLO PER SVOLGERE ATTIVITÀ NECESSARIE PER PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA, RIABILITAZIONE O PER ALTRE PRESTAZIONI DA VOI RICHIESTE, FARMACEUTICHE E SPECIALISTICHE. SI TRATTA DEI DATI FORNITI DA VOI STESSI O CHE SONO ACQUISITI ALTROVE, MA CON IL VOSTRO CONSENSO, AD ESEMPIO IN CASO DI RICOVERO O DI RISULTATI DI ESAMI CLINICI. ANCHE IN CASO DI USO DI COMPUTER, ADOTTO MISURE DI PROTEZIONE PER GARANTIRE LA CONSERVAZIONE E L'USO CORRETTO DEI DATI ANCHE DA PARTE DEI MIEI COLLABORATORI, NEL RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE. SONO TENUTI A QUESTE CAUTELE ANCHE I PROFESSIONISTI (IL SOSTITUTO, IL FARMACISTA, LO SPECIALISTA) E LE STRUTTURE CHE POSSONO CONOSCERLI. I DATI NON SONO COMUNICATI A TERZI, TRANNE QUANDO SIA NECESSARIO O PREVISTO DALLA LEGGE. SI POSSONO FORNIRE INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE A FAMILIARI E CONOSCENTI SOLO SU VOSTRA INDICAZIONE. IN QUALUNQUE MOMENTO POTRETE CONOSCERE I DATI CHE VI RIGUARDANO, SAPERE COME SONO STATI ACQUISITI, VERIFICARE SE SONO ESATTI, COMPLETI, AGGIORNATI E BEN CUSTODITI, E FAR VALERE I VOSTRI DIRITTI AL RIGUARDO. PER ATTIVITÀ PIÙ DELICATE DA SVOLGERE NEL VOSTRO INTERESSE, SARÀ MIA CURA INFORMARVI IN MODO PIÙ PRECISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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