NUOVA PROCEDURA DIMISSIONI DAL 12/03/2016

NUOVA PROCEDURA DIMISSIONI DAL 12/03/2016

Il Decreto Legislativo n.151/2015 ha introdotto una nuova procedura semplice e tracciabile nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali) con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco", che penalizza in particolare alcune categorie di lavoratrici e lavoratori.

Oltre alle procedure finalizzate a fornire maggiore garanzie al lavoratore, viene introdotto un ulteriore sistema sanzionatorio creato ad hoc, in caso di abusi.
Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 illustra come le dimissioni o la risoluzione consensuale debbano essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, ad esclusione del lavoro domestico o dei casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale. È prevista la possibilità di invio del modello online anche per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.
La procedura sarà operativa dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale ossia dal 12 marzo 2016. Rimangono in vigore le ipotesi di convalida presso le DTL previste dall’art.55 comma 4 del Decreto Legislativo 151/2001 relative ai genitori lavoratori.

Il Decreto Ministeriale descrive operativamente le tre fasi in cui è articolata la procedura.

Prima fase

Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro per poter accedere al sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest’ultimo a verificare l’identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all’accertamento.

Seconda fase

Una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online. Verranno chiesti alcuni dati identificativi, in particolare per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si provvederà a recuperare i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.

Terza fase

Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla data di trasmissione (marca temporale). Tali dati saranno richiesti qualora il lavoratore procedesse alla revoca delle dimissioni o risoluzione consensuale già inoltrate, da effettuare entro 7 giorni.

La consultazione dei modelli telematici, in sola lettura, sarà permessa ai datori di lavoro e alle DTL competenti.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati da parte del datore di lavoro, questo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 

Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato:

  • - Patronato;
  • - Organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti;
  • - Ente bilaterale;
  • - Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).
Tutti gli eventi